REGOLAMENTO (CEE) N. 955/87 DELLA COMMISSIONE del 1o aprile 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 3440/84 relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca1,
visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca2, modificato dal regolamento (CEE) n. 4026/863, in particolare l'articolo 15,
considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione4, si puo attaccare una fodera di rinforzo alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe, a condizione che la dimensione delle maglie della medesima non sia in nessun caso inferiore a 80 mm;
considerando che l'esperienza dimostra che l'impiego di fodere di rinforzo con maglie di tale dimensione su reti a maglie inferiori a 40 mm provoca la formazione di borse nella rete, con conseguenti danni alle catture derivanti da problemi di ordine tecnico nella fase di rimozione del pescato dal sacco della rete e con conseguente logorio del sacco medesimo;
considerando che l'impiego di una fodera di rinforzo con maglie di dimensioni inferiori eviterebbe questi problemi senza conseguenze negative per quanto riguarda la conservazione degli stocks ittici;
considerando quindi che è necessario modificare i tipi delle reti negli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3440/84;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3440/84 è modificato come segue:
1.
Nell'articolo 5 il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
«5. È vietato utilizzare congiuntamente una fodera superiore e fodere di rinforzo, salvo nelle reti da traino con maglia di dimensione inferiore o uguale a 60 mm.»
2.
Il testo dell'articolo 6 è modificato come segue:
— Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
— Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
— Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:
— Il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:
«2. È vietato usare più di una fodera di rinforzo, salvo nelle reti da traino con maglie di dimensione inferiore o uguale a 60 mm, nelle quali sono ammesse due fodere di rinforzo.»
«3. La dimensione delle maglie della fodera di rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete. Qualora venga utilizzata una seconda fodera di rinforzo, la dimensione minima delle sue maglie deve essere di 120 mm.»
«6. Le fodere di rinforzo attaccate alle reti da traino con maglie superiore a 60 mm non devono prolungarsi in avanti di più di due metri dallo strozzatoio posteriore».
«7. In deroga al paragrafo 1, le fodere di rinforzo aventi dimensioni inferiori a quelle del sacco della rete possono essere attaccate a reti con maglie di dimensione inferiore o uguale a 60 mm.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione