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REGOLAMENTO (CEE) N. 978/87 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 1987 che abroga il regolamento (CEE) n. 586/86 che fissa i coefficienti per il calcolo degli importi compensativi adesione e gli importi compensativi adesione applicabili nel settore delle carni bovine

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 470/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore delle carni bovine1, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 653/87 del Consiglio, del 2 marzo 1987, recante applicazione, in Spagna, dei prezzi comuni nel settore delle carni bovine2, nel prevedere l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 470/86 alla data del 6 aprile 1987 implica, per il settore delle carni bovine, la soppressione a decorrere dalla stessa data degli importi compensativi adesione negli scambi tra la Spagna e la Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985; che il regolamento (CEE) n. 586/86 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2428/864, diventa pertanto privo di oggetto; che è dunque necessario abrogarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente