REGOLAMENTO (CEE) N. 1145/87 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1987 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi d'acquisto
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine»1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/872, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafi 2 e 4,
considerando che il citato articolo 6 bis, paragrafo 2 stabilisce le condizioni che disciplinano l'apertura degli acquisti all'intervento; che i prodotti ammissibili sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 828/87 della Commissione3 e la modalità di intervento dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/875; che le citate disposizioni consentono di dare inizio agli acquisti di intervento negli Stati membri o regioni di Stato membro e per le qualità previste dal presente regolamento;
considerando che occorre altresì stabilire i prezzi d'acquisto applicabili a dette qualità, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 805/68 all'articolo 6 bis, paragrafo 4 e dal regolamento (CEE) n. 827/87; che è inoltre opportuno stabilire per ognuna di dette qualità la forcella entro la quale gli Stati membri possono modulare i prezzi d'acquisto per tener conto delle suddivisioni in classi da essi operate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione di carcasse di bovini adulti6,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Gli organismi di intervento degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri figuranti nell'allegato I acquistano i prodotti del settore delle carni bovine descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 828/87 che rientrano nei gruppi di qualità indicati nell'allegato I del presente regolamento.
2. I prezzi di acquisto all'intervento espressi in ECU per 100 kg peso morto, sono quelli indicati nell'alle- gato II.
3. I prezzi di acquisto di ciascuna qualità, di cui al paragrafo 2, possono essere maggiorati sino ad un limite massimo di 2 ECU o diminuiti sino ad un limite massimo di 5 ECU per tener conto della facoltà di suddivisione di ciascuna delle classi della tabella comunitaria concessa dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1208/81.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente