Regolamento (CEE) n. 1580/87 del Consiglio del 2 giugno 1987 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia e che fissa disposizioni per la sua applicazione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione [1],
visto il parere del Parlamento europeo [2],
considerando che la Comunità e la Gambia hanno negoziato e siglato un accordo sulla pesca al largo della Gambia che prevede per i pescatori della Comunità nuove possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica della Gambia;
considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione, il Consiglio determina le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in vista della conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi; che occorre quindi stabilire le modalità che si applicano nella fattispecie;
considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo accordo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Art. 2
Per tener conto degli interessi delle isole Canarie, l'accordo, nonché, per quanto necessario alla sua attuazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna che sono registrati a titolo permanente nelle isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale ("registros de base"), conformemente alle condizionie della nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie [3].
Art. 3
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 17 dell'accordo.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente Ph. Maystadt [1] GU n. C 42 del 20. 2. 1987, pag. 10. [2] Parere reso il 15 maggio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). [3] GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1. --------------------------------------------------