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REGOLAMENTO (CEE) N. 2501/87 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1987 che fissa le caratteristiche di ciascuna delle varietà di tabacco della produzione comunitaria

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1576/862, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 definisce la nozione di varietà in funzione delle caratteristiche botaniche, di tecniche di coltura e di zone di produzione; che sulla base di questi elementi è possibile un'identificazione precisa di ogni varietà;

considerando che sulla base delle osservazioni e dei dati tecnici disponibili hanno potuto essere elaborate, per ogni varietà, schede su cui figurano sotto le rubriche «caratteristiche specifiche» e «condizioni di produzione» gli elementi di cui sopra ad eccezione delle zone di produzione definite in un altro provvedimento; che, tenuto conto delle informazioni annue trasmesse dagli Stati membri, tali indicazioni che figurano su ogni scheda varietale possono essere modificate; che attualmente è opportuno prendere in considerazione gli elementi che figurano nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le caratteristiche botaniche e le tecniche di coltura di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 sono stabilite, per ciascuna delle varietà di tabacco della produzione comunitaria, in conformità delle schede corrispondenti che figurano in allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente