REGOLAMENTO (CEE) N. 2143/87 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1987 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che la Comunità e la Repubblica popolare del Mozambico hanno negoziato e siglato un accordo sulle relazioni in materia di pesca, il quale assicura possibilità di pesca per i pescatori della Comunità nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Mozambico;
considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo accordo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità (3).
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. SCHALL HOLBERG (2) Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.