REGOLAMENTO (CEE) N. 2068/87 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1987 che revoca il regolamento (CEE) n. 1425/87 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/862, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1425/87 della Commissione3 ha proibito la pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi dal 19 maggio 1987;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1880/87 del Consiglio4 ha modificato il contingente per il merluzzo bianco delle divisioni II a (zona CE), IV previsto dal regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile5; che la pesca del merluzzo bianco, effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 1425/87,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1425/87 viene revocato dal presente.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione