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REGOLAMENTO (CEE) N. 2617/87 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 1987 che fissa la produzione effettiva di cotone non sgranato della campagna 1986/1987

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dal protocollo n. 14 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2276/872, in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2169/81 prevede che la produzione effettiva di ciascuna campagna sia fissata ogni anno, tenuto conto in particolare dei quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto; che l'applicazione di questo criterio induce a fissare la produzione effettiva per la campagna 1986/1987 al livello indicato in appresso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per la campagna 1986/1987 la produzione effettiva del cotone non sgranato prodotto negli Stati membri della Comunità è fissata a 947 800 t.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente