REGOLAMENTO (CEE) N. 2930/87 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1987 che determina per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1987 talune compensazioni per quanto concerne lo zucchero greggio preferenziale e lo zucchero greggio dei dipartimenti francesi d'oltremare destinati alla raffinazione nella Comunità
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/872, in particolare l'articolo 12,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/874, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 37, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale5, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando che l'aumento del prezzo d'intervento dello zucchero greggio per la campagna di commercializzazione 1985/1986, intervenuto con effetto al 1o aprile 1986, è stato mantenuto invariato anche per la campagna di commercializzazione 1986/1987, conseguentemente alla fissazione di tale prezzo, da parte del regolamento (CEE) n. 1453/86 del Consiglio6, modificato dal regolamento (CEE) n. 1987/867, allo stesso livello di quello vigente negli ultimi 3 mesi della campagna di commercializzazione 1985/1986; che l'aumento di tale prezzo pari allo 0,15 % continua ad avere un effetto strutturale sul margine di raffinazione dello zucchero preferenziale durante la campagna in corso;
considerando che i prezzi garantiti fissati per gli zuccheri preferenziali da importare per il periodo di consegna 1986/1987 sono stati fissati al livello dei prezzi fissati per lo zucchero comunitario durante la campagna 1986/1987; che pertanto, tenuto conto dell'incidenza che questo prezzo garantito può avere per le raffinerie comunitarie di zucchero greggio preferenziale, è opportuno prevedere una compensazione di tale aumento ammettendo una deroga al regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione8, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2331/879, per quanto riguarda la data che determina il livello degli importi compensativi monetari;
considerando che una tale deroga non deve condurre a una sovracompensazione; che pertanto appare appropriato applicare tale misura a un secondo periodo di sei mesi della campagna di commercializzazione in causa;
considerando che l'applicazione degli importi compensativi monetari validi il 15 febbraio 1987 o il 15 marzo 1987 per gli zuccheri sopraddetti, importati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione10 e la cui dichiarazione d'importazione è stata accettata nei periodi rispettivamente dal 16 febbraio 1987 al 22 febbraio 1987 o dal 23 marzo al 29 marzo 1987, non può dare luogo a una sovracompensazione;
considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2225/86, se la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari negli scambi con i paesi terzi è resa applicabile all'importazione di zucchero greggio preferenziale e gli importatori di zucchero beneficiano di tale applicazione, l'aiuto ai raffinatori di zucchero greggio dei dipartimenti francesi d'oltremare è completato con un importo forfettario corrispondente, destinato a ristabilire l'equilibrio delle condizioni di prezzo tra i due tipi di zucchero; che, pertanto, per lo zucchero greggio dei dipartimenti francesi d'oltremare la cui raffinazione è intervenuta nel periodo dal 1o gennaio 1987 al 30 giugno 1987, l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento anzidetto dev'essere completato con un importo forfettario di 0,70 ECU per tonnellata di zucchero greggio della qualità tipo; che il ricorso a tale possibilità è assimilabile a una fissazione anticipata degli importi compensativi monetari;
considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3154/85, l'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere all'importazione è quello applicabile il giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione di importazione;
considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3154/85, gli importi compensativi monetari applicabili alle importazioni di zucchero greggio preferenziale effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2782/76 e la cui dichiarazione d'importa
zione è stata accettata nel periodo dal 16 febbraio 1987 al 22 febbraio 1987 o dal 23 marzo 1987 al 29 marzo 1987 sono, su richiesta dell'interessato gli importi applicabili rispettivamente il 15 febbraio 1987 e il 15 marzo 1987 purché tale zucchero sia stato raffinato nel periodo dal 1o gennaio 1987 al 30 giugno 1987.
Art. 2
L'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 è completato, su domanda dell'interessato, di un importo di 0,70 ECU per tonnellata di zucchero greggio della qualità tipo entro il limite dei quantitativi di zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare destinati ad essere raffinati nelle regioni europee della Comunità, e la cui raffinazione è intervenuta, nel periodo dal 1o gennaio 1987 al 30 giugno 1987.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente