REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3019/87 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 1987 che stabilisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681, modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 793/872,
vista la proposta della Commissione3 presentata previo parere del comitato dello statuto,
visto il parere del Parlamento europeo4,
visto il parere della Corte di giustizia,
considerando che occorre prevedere disposizioni particolari per i funzionari la cui sede di servizio si trova nei paesi terzi, tenuto conto delle condizioni di vita particolari;
considerando che spetta al Consiglio, che statuisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle istituzioni interessate, modificare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:
1.
dopo l'articolo 101 sono inseriti il titolo e l'articolo seguenti:
«TITOLO VIII bis
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DEROGATORIE APPLICABILI AI FUNZIONARI CON SEDE DI SERVIZIO IN UN PAESE TERZO
Articolo 101 bis
Fatte salve le altre disposizioni dello statuto, l'allegato X stabilisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio nei paesi terzi.»;
2.
è aggiunto l'allegato seguente:
«ALLEGATO X
Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 1
Il presente allegato definisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo.
Per tali sedi di servizio possono essere assunti soltanto cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, senza che l'autorità che ha il potere di nomina possa ricorrere alla deroga prevista all'articolo 28, lettera a) dello statuto.
Disposizioni generali di esecuzione sono stabilite conformemente all'articolo 110 dello statuto.
Art. 2
Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina presa nell'interesse del servizio, si procede periodicamente alla mobilità dei funzionari, se necessario indipendentemente da qualsiasi vacanza di posto.
I posti destinati ad essere occupati da funzionari che esercitano le loro funzioni fuori dal territorio della Comunità possono essere dichiarati vacanti solo una volta conclusa la procedura di trasferimento di cui al primo comma, in appresso denominata "procedura di mobilità".
Art. 3
Per permettere corsi di riqualificazione professionale di durata limitata nel quadro della mobilità prevista all'articolo 2, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di assegnare un funzionario che esercita le sue funzionari fuori del territorio della Comunità ad un posto la cui sede di servizio si trovi in uno Stato membro delle Comunità; detta assegnazione, che non è preceduta da un avviso di posto vacante, non può superare i quattro anni. In deroga all'articolo 1, primo comma, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, sulla base di disposizioni generali d'esecuzione, che durante detta assegnazione temporanea al funzionario si continuano ad applicare talune disposizioni del presente allegato, ad esclusione degli articoli 5, 10 e 12.
Capo 2. Obblighi
Art. 4
Il funzionario è tenuto ad esercitare le sue funzioni nel luoro in cui è assegnato al momento della sua assunzione o del suo trasferimento nell'interesse del servizio a seguito della procedura di mobilità.
Art. 5
Quando l'istituzione mette a disposizione del funzionario, un alloggio corrispondente alla composizione della famiglia a suo carico, il funzionario è tenuto a risiedervi.
Capo 3. Condizioni di lavoro
Art. 6
Il funzionario ha diritto, per anno civile, ad un congedo annuale di cinque giorni di calendario per mese di servizio.
Art. 7
In caso di assunzione e cessazione dal servizio in un paese terzo, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di cinque giorni di calendario per ogni mese intero di servizio e la frazione di mese ad un congedo di cinque giorni di calendario quando essa sia superiore a quindici giorni e di due giorni di calendario e mezzo quando essa sia uguale o inferiore a quindici giorni.
Se il funzionario, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito del congedo annuale entro la fine dell'anno civile in corso, il riporto di congedo all'anno successivo non può superare venti giorni di calendario.
Art. 8
L'autorità che ha il potere di nomina può eccezionalmente concedere al funzionario, con decisione speciale e motivata, un congedo di riposo in considerazione delle condizioni di vita particolarmente disagiate della sede di servizio. L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce, per ciascuna di queste sedi, la o le località in cui si può trascorrere questo congedo.
Art. 9
1. Il congedo annuale può essere goduto in una o più volte, a scelta del funzionario, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve comportare almeno una volta un periodo di venti giorni di calendario.
2.
Il congedo di riposo previsto all'articolo 8 non può superare un periodo di quindici giorni di calendario per anno di servizio. Esso non può essere combinato con un congedo annuale. Esso non può essere riportato da un anno all'altro.
La durata del congedo di riposo è maggiorata dei giorni per il viaggio conformemente all'articolo 7 dell'allegato V dello statuto.
Capo 4. Regime pecuniario e vantaggi sociali
Sezione 1. Regime pecuniario, assegni familiari
Art. 10
1.
Un'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata, in funzione della sede di servizio del funzionario, in percentuale di un importo di riferimento. L'importo di riferimento è costituito dallo stipendio base complessivo nonché dall'indennità di dislocazione, dall'assegno di famiglia e dall'assegno per figli a carico, dedotte le trattenute obbligatorie contemplate dallo statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione.
Se il funzionario è in servizio in un paese le cui condizioni di vita possono essere considerate equivalenti alle condizioni abituali nella Comunità, non viene corrisposta nessuna indennità di questo tipo.
Per le altri sedi di servizio l'indennità correlata alle condizioni di vita è fissata come esposto in appresso. I parametri presi in considerazione per la fissazione dell'indennità correlata alle condizioni di vita sono i seguenti:
— ambiente sanitario e ospedaliero,
— condizioni di sicurezza,
— condizioni climatiche,
— grado di isolamento,
— altre condizioni locali,
— 10 % se il valore è uguale a 0;
— 15 % se il valore è superiore a 0 ma inferiore o uguale a 2;
— 20 % se il valore è superiore a 2 ma inferiore o uguale a 5;
— 25 % se il valore è superiore a 5 ma inferiore o uguale a 8;
— 35 % se il valore è superiore a 8.
ai quali si applica il coefficiente 1;
ai quali si applica il coefficiente 0,5. Ciascun parametro assume il valore seguente:
0: se di carattere normale, senza essere equivalente alle condizioni abituali nella Comunità;
2: se di carattere difficile rispetto alle condizioni abituali nella Comunità; 4: se di carattere molto difficile rispetto alle condizioni abituali nella Comunità. L'indennità è fissata in percenturale dell'importo di riferimento di cui al primo comma, secondo la seguente progressione:
L'indennità correlata alle condizioni di vita fissata per ciascuna sede di servizio forma annualmente oggetto di una valutazione e, se del caso, di una revisione da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del Comitato del personale.
2. Quando le condizioni di vita nella sede di servizio mettono in pericolo la sicurezza fisica del funzionario, gli viene corrisposta a titolo temporaneo un'indennità complementare, con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina. Tale indennità è fissata, in percentuale dell'importo di riferimento di cui al paragrafo 1, primo comma:
— al 5 % se l'autorità raccomanda ai suoi agenti di non fare risiedere la famiglia nella sede di servizio in questione;
— al 10 % se l'autorità decide di ridurre temporaneamente il numero degli agenti in servizio nella sede in questione.