REGOLAMENTO (CEE) N. 3443/87 DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1987 relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario e che riguarda l'applicazione nella Comunità della decisione n. 1/87 della Commissione mista CEE-Svizzera «Transito comunitario» che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario, nonché le relative appendici
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che occorre approvare l'accordo, in forma di scambio di lettere, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario1, firmato il 23 novembre 1972; che il previsto emendamento forma oggetto della raccomandazione n. 1/87 della Commissione mista CEE-Svizzera «Transito comunitario»; che questa raccomandazione prevede di apportare all'accordo le modifiche rese necessarie a seguito dell'introduzione del documento amministrativo unico;
considerando, d'altro canto, che l'articolo 16 del predetto accordo conferisce alla Commissione mista, istituita dal medesimo accordo, il potere d'adottare, mediante decisione, talune modifiche in relazione all'accordo e alle sue appendici;
considerando che la Commissione mista ha deciso di modificare l'accordo del 23 novembre 1972 e le relative appendici per tener conto, in particolare, degli adeguamenti tecnici apportati alla normativa relativa al transito comunitario a seguito dell'introduzione del documento amministrativo unico previsto nell'ambito della semplificazione delle formalità negli scambi all'interno della Comunità;
considerando che le suddette modifiche formano oggetto della decisione n. 1/87 della Commissione mista; che è necessario adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale decisione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo, in forma di scambio di lettere, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario.
Il testo dell'accordo figura nell'allegato A.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
È applicabile nella Comunità la decisione n. 1/87 della Commissione mista CEE-Svizzera - «Transito comunitario» - che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario e le sue appendici.
Il testo della decisione figura nell'allegato B.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN