REGOLAMENTO (CEE) N. 3137/87 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 1987 che revoca il regolamento (CEE) n. 1677/87 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1677/87 della Commissione2, modificato dal regolamento (CEE) n. 1791/873, ha proibito la pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII (escluso VII a), VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (zona CE) da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio dal 29 giugno 1987;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2999/87 del Consiglio4 ha modificato i contingenti per il merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII (escluso VII a), VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (zona CE) previsti dal regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile5; che la pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII (escluso VII a), VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (zona CE) effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 1677/87,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1677/87 viene revocato dal presente.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione