REGOLAMENTO (CEE) N. 3151/87 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1987 relativo alle dichiarazioni di cattura dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che operano nelle zone di pesca di taluni paesi in via di sviluppo con i quali la Comunità ha concluso un accordo di pesca
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca1, in particolare l'articolo 14,
considerando che la Comunità applica degli accordi di pesca con alcuni paesi in via di sviluppo fondati sul principio della compensazione finanziaria dei diritti di pesca ottenuti;
considerando che per la buona gestione di tali accordi, i quali implicano una importante contropartita finanziaria della Comunità rispondente ai diritti di pesca, è indispensabile che la Commissione sia informata dei risultati delle attività esercitate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque soggette alla giurisdizione del paese partner; che occorre pertanto istituire un regime di registrazione e di notifica dei dati concernenti le catture;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2241/87 prevede, per ciascuna riserva o gruppo di riserva ittiche soggette a un TAC o contingentate, disposizioni concernenti in particolare:
- la tenuta, a bordo dei pescherecci, di un giornale di bordo in cui i capitani devono registrare le catture effettuate;
- la presentazione, al momento dello sbarco dopo ogni uscita in mare, di una dichiarazione di sbarco;
- la comunicazione allo Stato membro interessato di ogni trasbordo del pescato;
- la registrazione degli sbarchi da parte degli Stati membri;
considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2241/87, è opportuno estendere l'applicazione di tali disposizioni alle riserve ittiche che non sono soggette a un TAC o contingentate e che sono oggetto di catture da parte dei pescherecci comunitari nelle acque alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi in via di sviluppo sopra menzionati;
considerando che è opportuno prevedere che gli Stati membri notifichino regolarmente alla Commissione i quantitativi sbarcati e tutte le informazioni ricevute inerenti alle catture;
considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, paragrafi 1, 3 e 4 e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CEE) n. 2241/87 si applicano alle attività esercitate dai pescherecci della Comunità che pescano nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi in via di sviluppo in virtù di un accordo tra la Comunità ed uno di detti paesi.
2. L'elenco dei paesi contemplati al paragrafo 1 precedente sarà pubblicato dalla Commissione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Art. 2
1. Entro la fine del primo mese di ogni trimestre civile, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione i quantitativi catturati nelle zone di pesca interessate e sbarcati nel corso del trimestre precedente, come pure tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2241/87.
2. I dati notificati ai sensi del paragrafo 1 sono ripartiti come negli allegati I e II, secondo i paesi e secondo le specie o i gruppi di specie per tutte le riserve ittiche della zona di pesca interessata.
3. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni ricevute in virtù del presente articolo.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione