diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 3165/87 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1987 che revoca il regolamento (CEE) n. 3041/87 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro esclusi Spagna e Portogallo

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3041/87 della Commissione2 ha proibito la pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII (escluso VIII c) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, a partire dall'11 ottobre 1987;

considerando che la Spagna ha effettuato un trasferimento di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII (escluso VIII c) in favore della Francia; che la pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII (escluso VIII c) effettuata da navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare e rimettere in vigore il regolamento (CEE) n. 3041/87 della Commissione;

considerando che la pesca del contingente eseguito da parte delle navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita a partire dalla data di pubblicazione del regolamento (CEE) n. 3041/87 della Commissione alla data di pubblicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII (escluso VIII c) eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, per il 1987.

La pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII (escluso VIII c) eseguita da navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, senza effetto retroattivo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione