REGOLAMENTO (CEE) N. 3366/87 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 96/85 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pentaeritritolo originario del Canada
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/872, in particolare l'articolo 12,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,
Nel marzo 1984 la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni di pentaeritritolo originario del Canada3. Nel settembre 1984 il regolamento (CEE) n. 2681/84 della Commissione4 ha stabilito un dazio antidumping provvisorio per le importazioni del suddetto prodotto originario del Canada. Nel gennaio 1985 il regolamento (CEE) n. 96/85 del Consiglio5 ha stabilito un dazio definitivo per dette importazioni. L'importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, applicato al primo importatore indipendente e 1 062 ECU per tonnellata.
Alla fine del 1986 la Celanese Canada ha chiesto un riesame dei provvedimenti antidumping in vigore nei confronti delle esportazioni di pentaeritritolo nella Comunità ed ha presentato elementi di prova di una modifica delle circostanze ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2176/84. La società ha sostenuto che, dopo l'istituzione del dazio provvisorio, il costo di produzione dei prodotti in esame era nettamente diminuito. Dato che il prezzo minimo preso in esame per la determinazione del dazio antidumping sul pentaeritritolo originario del Canada si basava sul prezzo di mercato necessario affinché i produttori comunitari potessero compensare tutti i costi e realizzare un adeguato profitto, la Celanese Canada ha sostenuto che tale prezzo minimo dovrebbe essere ridotto in modo da corrispondere ai costi effettivamente sostenuti in quel momento.
La Celanese Canada non ha contestato i margini di dumping accertati nella precedente procedura, né ha chiesto un riesame di questi ultimi. La domanda di riesame riguardava esclusivamente le conclusioni dell'inchiesta in materia di pregiudizio.
La Commissione ha quindi effettuato un riesame delle disposizioni antidumping in vigore nei confronti dell'esportatore interessato senza riaprire l'inchiesta, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2176/84.
In base all'evoluzione verificatasi nel secondo semestre del 1986, è stato accertato che l'andamento dei costi era tale da giustificare un adeguamento del prezzo minimo.
La Commissione, tenuto conto dei costi di fabbricazione dei produttori comunitari e di un adeguato margine di profitto, ha concluso che il pregiudizio verrebbe eliminato qualora l'importo del dazio corrispondesse alla differenza tra il prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, applicato al primo acquirente indipendente nello Stato membro importatore e 871 ECU. Il regolamento (CEE) n. 96/85 dovrebbe essere modificato in conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 96/85 la cifra «1 062 ECU» è sostituita da «871 ECU».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. HAAKONSEN