REGOLAMENTO (CEE) N. 3457/87 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1987 che revoca il regolamento (CEE) n. 1075/87 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1075/87 della Commissione2 ha proibito la pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM VII, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito dal 17 aprile 1987;
considerando che l'Irlanda ha trasferito il 30 ottobre 1987 al Regno Unito 390 t di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM VII, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE); che la pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM VII, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) effettuata da navi battenti bandiera del, Regno Unito o registrate nel Regno Unito dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 1075/87,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1075/87 viene revocato dal presente.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione