REGOLAMENTO (CEE) N. 3544/87 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1987 relativo alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe, firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1984
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che conformemente all'articolo 8 dell'accordo sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe, approvato dal regolamento (CEE) n. 477/843, la Comunità e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno condotto negoziati per determinare le modifiche o le aggiunte da introdurre in detto accordo alla fine del primo periodo di tre anni di applicazione del medesimo;
considerando che, in seguito ai suddetti negoziati, il 27 maggio 1987 è stato siglato un progetto d'accordo che modifica l'accordo di pesca precitato;
considerando che, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio determinare le modalità appropriate affinché gli interessi delle Isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che, nella fattispecie, occorre determinare le modalità in questione;
considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare detto accordo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe, firmato a Bruxelles, il 1o febbraio 1984.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Art. 2
Al fine di prendere in considerazione gli interessi delle Isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 e, nella misura necessaria all'applicazione dello stesso, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse della pesca si applicano anche alle navi battenti bandiera della Spagna, registrate in modo permamente nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle Isole Canarie, secondo le condizioni definite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le Isole Canarie4.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN