REGOLAMENTO (CEE) N. 3522/87 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 1987 relativo alla rilevazione del modo di trasporto nelle statistiche del commercio tra gli Stati membri
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2954/85 del Consiglio, del 22 ottobre 1985, che istituisce talune misure relative all'uniformazione e alla semplificazione delle statistiche del commercio tra gli Stati membri1, in particolare gli articoli 8 e 10,
considerando che il regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio2 ha introdotto un modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità; che tale modello prevede la menzione dei dati relativi al modo di trasporto onde soddisfare alle disposizioni adottate in materia dal Consiglio nel regolamento (CEE) n. 2954/85; che detti regolamenti sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 1988; che appare quindi opportuno attenersi a tale data nell'estendere al modo di trasporto la rilevazione statistica del commercio tra gli Stati membri;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A decorrere dal 1o gennaio 1988, la Comunità e gli Stati membri aggiungono ai dati da essi elaborati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2954/85 il dato «modo di trasporto» previsto all'articolo 5, lettera g) del suddetto regolamento.
Art. 2
Salvo ricorso alla procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio3, le modalità di trasmissione da parte degli Stati membri alla Commissione dei loro risultati statistici ripartiti secondo il modo di trasporto, ivi compresi il periodo di riferimento, la periodicità e il termine di trasmissione nonché, ove necessario, le condizioni di elaborazione ai fini della trasmissione, sono disciplinate sulla base della prassi seguita in vista dell'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 2 di detto regolamento.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1987. Per la Commissione Peter SCHMIDHUBER Membro della Commissione