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REGOLAMENTO (CEE) Ng 4143/87 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1987 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania e che fissa disposizioni per la sua applicazione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che la Comunità e la Mauritania hanno negoziato e siglato, il 14 maggio 1987, un accordo sulla pesca al largo della Mauritania, il quale garantisce possibilità di pesca ai pescatori della Comunità nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, il Consiglio determina le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare, in vista della conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi: che occorre quindi stabilire le modalità che si applicano nella fattispecie;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la

Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Per tener conto degli interssi delle isole Canarie, l'accordo nonché, per quanto necessario alla sua attuazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna, registrati a titolo permanente nelle isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), conformemente alle condizioni della nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie3.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente Lars P. GAMMELGAARD POR:L999UMBI00.94 FF: 9UIT; SETUP: 01; Hoehe: 675 mm; 69 Zeilen; 3291 Zeichen; Bediener: WILU Pr.: C; Kunde:................................