diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 3851/87 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1987 che revoca il regolamento (CEE) n. 1629/87 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1629/87 della Commissione2 ha proibito la pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania dal 29 maggio 1987;

considerando che il Regno Unito ha trasferito il 2 dicembre 1987, alla Germania, 100 tonnellate di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord); che la pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) effettuata da navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 1629/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione