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REGOLAMENTO (CEE) N. 3985/87 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statis- tica e alla tariffa doganale comune1 e, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che alcuni regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli prevedono che la nomenclatura tariffaria risultante dalla loro applicazione figuri nella nomenclatura combinata e in taluni casi modificano i dazi doganali; che, di conseguenza, è opportuno recepire nel presente regolamento tutte le modifiche risultanti dai regolamenti adottati nell'ambito della politica agricola comune;

considerando che il 24 novembre 1987 il Consiglio ha convenuto sulla determinazione di aliquote dei dazi convenzionali applicabili a taluni prodotti del capitolo 85 della nomenclatura combinata; che tali dazi vanno inclusi nella nomenclatura combinata;

considerando che, allo scopo di assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario precisare il significato di taluni termini utilizzati nella sezione XI di detta nomenclatura mediante l'introduzione di tre note complementari;

considerando che, al fine di migliorare in taluni casi la terminologia della nomenclatura combinata, è necessario apportare talune modifiche d'ordine redazionale;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente POR:L376UMBI00.94 FF: 4UIT; SETUP: 01; Hoehe: 364 mm; 59 Zeilen; 2639 Zeichen; Bediener: PUPA Pr.: B; Kunde:................................