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REGOLAMENTO (CEE) N. 4070/87 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1987 relativo alla concessione di un sostegno per progetti di infrastrutture di trasporto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il Consiglio, nel corso della sua riunione dell'11 novembre 1986, ha adottato conclusioni riguardanti gli obiettivi, i criteri e il meccanismo finanziario di un programma a medio termine per migliorare le infrastrutture di trasporti;

considerando che gli Stati membri hanno presentato alcuni progetti ammissibili per utilizzare la totalità degli stanziamenti rimanenti previsti a tal fine nei bilanci 1986 e 1987;

considerando che dovrebbero essere fissati dalla Commissione i limiti massimi del sostegno finanziario comunitario per ogni progetto di cui al presente regolamento;

considerando che dovrebbero essere definiti i metodi e le procedure di esecuzione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Nei limiti degli stanziamenti rimanenti dall'esercizio 1986 e di quelli disponibili a titolo del bilancio 1987 e alle condizioni previste agli articoli 2, 3 e 4, la Comunità concede un sostegno finanziario a progetti di infrastrutture di trasporto, accordando un contributo al finanziamento dei seguenti progetti:

1. Studi preparatori ai lavori di costruzione

— «Scandinavian Link» (collegamento scandinavo) - contribuire allo sviluppo di alcuni collegamenti fissi

— Transcity - lavoro preparatorio di un progetto inteso a fornire nuovi servizi ferroviari tra la Saar, il Lussemburgo e la Francia

— Progetto dimostrativo per migliorare l'utilizzazione e la sicurezza delle autostrade

— Collegamenti ferroviari ad elevata velocità - analisi di impatto

— Studio per una rete europea di trasporti combinati.

2. Progetti relativi ai principali assi di transito, ivi compresi quelli destinati a favorire il transito attraverso paesi terzi:

— Collegamenti stradali in direzione del tunnel sotto la Manica

— Nuova galleria ferroviaria sulla linea del Brennero

— Rafforzamento del collegamento ferroviario Paesi Bassi/Germania

— Collegamento stradale Regno Unito/Irlanda

— Lavori relativi agli assi per il trasporto combinato Germania/Spagna

— Centro di trasporti combinati a Verona (traffico attraverso l'Austria)

— Lavori sul collegamento ferroviario Salonicco/frontiera iugoslava.

3. Collegamenti con la Penisola iberica

— Ammodernamento della linea ferroviaria Lisbona/Oporto/Spagna (Beira Alta)

— Costruzione dell'autostrada Madrid/Burgos/Francia

— Costruzione di una linea ferroviaria Lisbona/Madrid/Barcellona (Coslada Ricla)

4. Integrazione di regioni periferiche

— Collegamento stradale Nord-Sud in Grecia

— Collegamento stradale Nord-Sud in Irlanda

Art. 2

1. Il sostegno finanziario concesso in virtù del presente regolamento ai progetti prescelti in conformità del medesimo non può superare il 25 % del costo totale di ciascun progetto o di quella parte del progetto che beneficia del sostegno. Esso può essere aumentato fino al 50 % qualora si tratti di studi preparatori per i lavori di costruzione.

2. In nessun caso i contributi di tutte le fonti finanziarie comunitarie può superare il 50 % del costo totale del progetto o di quella parte del progetto che beneficia del sostegno.

3. Un pagamento anticipato non superiore al 40 % del contributo comunitario può essere accordato al fine di accelerare l'esecuzione dei progetti.

4. L'importo dei contributi finanziari comunitari ai progetti di cui all'articolo 1 è deciso dalla Commissione, d'accordo con gli Stati membri interessati.

Art. 3

1.

Qualora un progetto che ha ottenuto un sostegno finanziario non sia eseguito come previsto, o qualora le condizioni prescritte non siano soddisfatte, il sostegno finanziario può essere ridotto o soppresso con decisione adottata dalla Commissione.

Le somme indebitamente versate sono restituite alla Comunità dal beneficiario entro i 12 mesi successivi alla data di notifica della predetta decisione.

2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e fatte salve le disposizioni dell'articolo 206 bis del trattato, nonché qualsiasi controllo organizzato in forza dell'articolo 209, lettera c) del trattato, le autorità competenti dello Stato membro interessato, come pure i rappresentanti della Commissione a altre persone da quest'ultima autorizzate a tal fine procederanno a verifiche in loco o ad indagini relative ai progetti che fruiscono del sostegno finanziario. La Commissione stabilisce i termini di esecuzione dei controlli e ne informa preventivamente lo Stato membro, al fine di ottenere l'assistenza necessaria.

3. Tali verifiche in loco o indagini relative alle operazioni che beneficiano del sostegno finanziario hanno lo scopo di accertare:

  1. a) la conformità delle prassi amministrative con le norme comunitarie;

  2. b) l'esistenza di documenti giustificativi e la loro concordanza con i progetti che beneficiano di sostegno finanziario;

  3. c) le condizioni di realizzazione e di verifica delle operazioni;

  4. d) la conformità dell'esecuzione con le condizioni di concessione del sostegno finanziario.

4. La Commissione può sospendere il versamento del contributo finanziario relativo ad un'operazione qualora un controllo riveli irregolarità o una sostanziale modifica, che non sia stata sottoposta all'approvazione della Commissione, della natura o delle condizioni del progetto.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente N. WILHJELM (1) Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).