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reg. (CEE) n. 283/88

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/872, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/874, in particolare l'articolo 11, para- grafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare5, prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidetti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio6 ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio7, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1906/878, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio9;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio10, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1o gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/8711 considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1 Per la azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di febbraio 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2 Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 1988.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 29 febbraio 1988, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di febbraio 1988 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali (ECU/t) Codice prodotto Ammontare della restituzioni 1001 10 90 000 158,06 1001 90 99 000 105,00 1002 00 00 000 25,00 1003 00 90 000 105,00 1004 00 90 000 - 1005 90 00 000 105,00 1006 20 10 000 218,18 1006 20 90 000 218,18 1006 30 11 000 - 1006 30 19 000 - 1006 30 91 000 272,73 1006 30 99 900 305,46 1006 40 00 000 - 1007 00 90 000 105,00 1101 00 00 130 146,00 1102 20 10 100 180,73 1102 90 10 100 190,62 1102 30 00 000 - 1103 11 10 500 245,00 1103 11 90 100 165,00 1103 13 19 100 232,36 1103 14 00 000 - 1104 12 90 100 277,08 1104 21 50 100 254,16