REGOLAMENTO (CEE) N. 632/88 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1988 recante soppressione dei dazi doganali applicabili alle olive da tavola importate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, punto 4 e l'articolo 243, punto 4,
considerando che uno Stato membro è autorizzato dal Consiglio a mantenere alcuni aiuti nazionali nel settore delle olive da tavola fino al 31 dicembre 1989; che a partire dal 1o gennaio 1990 i dazi doganali applicabili alle olive da tavola in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo che sussisterebbero sarebbero minimi; che alcuni paesi terzi beneficiano di esenzioni, per le olive da tavola, dai dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che sembra dunque opportuno sopprimere questi dazi doganali;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 75, punto 1 e all'articolo 243, punto 1 dell'atto di adesione, sono soppressi per i seguenti prodotti in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo:
1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // 0709 // Altri ortaggi, freschi o refrigerati: // 0709 90 // altri: // // Olive: // 0709 90 31 // destinate ad usi diversi dalla produzione di olio1 // 0710 // Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: // 0710 80 // altri ortaggi o legumi: // 0710 80 10 // Olive // 0711 // Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nella stato in cui sono presentati: // 0711 20 // Olive: // 0711 20 10 // destinate ad usi diversi dalla produzione di olio1 // 0712 // Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: // 0712 90 // altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: // ex 0712 90 90 // altri: // // Olive // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 2001 // Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: // 2001 90 // altri: // ex 2001 90 90 // altri: // // Olive // 2004 // Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati: // 2004 90 // altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: // ex 2004 90 30 // Crauti, capperi e olive: // // Olive // 2005 // Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati: // 2005 70 00 // Olive // //
1. Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia.
Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 4153/87 della Commissione1 è abrogato.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente