diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 1059/88 DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1988 che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Turchia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, qui di seguito denominati rispettivamente «protocollo» e «accordo», inteso a tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica, è stato firmato il 20 aprile 1988;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo e tenuto conto delle disposizioni del medesimo, la Comunità dovrebbe stabilire in maniera autonoma il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Turchia;

considerando che il regime applicabile dal 1o gennaio 1981 alle importazioni in Grecia, originarie della Turchia, è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3555/801, in attesa della conclusione del protocollo; che, tenendo conto del fatto che il protocollo è stato firmato e che a tutti gli altri paesi interessati a detto regolamento non si applica più il regime da esso instaurato, conviene abrogare il regolamento stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

In attesa dell'entrata in vigore del protocollo, la Repubblica ellenica applica agli scambi con la Turchia tutte le disposizioni previste dall'accordo.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989.

Esso scade alla data d'entrata in vigore del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE