REGOLAMENTO (CEE) N. 1274/88 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 1988 che abroga il regolamento (CEE) n. 133/88 relativo a misure di salvaguardia per l'importazione di granturco ibrido destinato alla semina
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/872, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 133/88 della Commissione3 ha introdotto misure di salvaguardia per l'importazione di granturco ibrido destinato alla semina,
considerando che l'evoluzione delle importazioni durante la campagna 1987/1988 rivela una diminuzione di queste ultime rispetto a quelle della campagna 1986/1987; che pertando il mercato comunitario non dovrebbre subire squilibri;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3083/73 della Commissione4 prevede la comunicazione mensile dei dati relativi al rilascio dei titoli d'importazione e di quelli relativi alle importazioni di granturco ibrido; che nelle attuali condizioni non e più necessario mantenere un sistema di controllo con una periodicità diversa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 133/088 è abrogato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente