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REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/88 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 1988 che fissa gli importi del premio erogabile per pecora relativi alle campagne 1984/1985 e 1985 nella regione 5

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/882, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, con la sentenza resa il 2 febbraio 1988 nelle cause 305/85 e 142/86, la Corte di giustizia ha annullato i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1989/853 e (CEE) n. 728/864, che determinano, per gli Stati membri, la perdita di reddito e l'importo del premio erogabile per pecora rispettivamente per le campagne 1984/1985 e 1985, limitatamente al calcolo del premio annuo erogabile per pecora nella regione 5 (Gran Bretagna) e del saldo da versare ai produttori di tale regione che hanno percepito acconti su tale importo; che è quindi necessario, a norma dell'articolo 176 del trattato di Roma, procedere ad una nuova fissazione, per le campagne di commercializzazione 1984/1985 e 1985, degli importi del premio annuo erogabile per pecora nella regione 5 (Gran Bretagna) e del saldo da versare ai produttori di tale regione che abbiano riscosso acconti su tale importo;

considerando che il comitato di gestione «ovini-caprini» non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, nella regione 5:

— l'importo del premio per pecora è pari a 8,343 ECU,

— in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori stabiliti in zone agricole svantaggiate è fissato a 5,595 ECU.

Art. 2

Per la campagna di commercializzazione 1985, nella regione 5;

— l'importo del premio per pecora è fissato a 12,291 ECU,

— in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori stabiliti in zone agricole svantaggiate è fissato a 8,897 ECU.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente