REGOLAMENTO (CEE) N. 1385/88 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1988 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione per le ciliegie acide fresche originarie della Iugoslavia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1200/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce un meccanismo di controllo all'importazione di ciliegie acide fresche, originarie della Iugoslavia1, in particolare l'articolo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1200/88 prevede in particolare un regime di titoli d'importazione, per garantire la corretta applicazione dell'accordo concluso con la Iugoslavia sulle esportazioni di ciliegie acide fresche verso la Comunità; che è opportuno stabilire le modalità d'applicazione di tale regime;
considerando che è d'uopo derogare a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, recante modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/873, per evitare il superamento del quantitativo stabilito nel regolamento (CEE) n. 1200/88;
considerando che i titoli d'importazione sono rilasciati in base al codice NC più dettagliato; che la nomenclatura combinata contiene due codici, in relazione ai periodi d'importazione delle ciliegie acide; che è quindi opportuno prevedere il rilascio dei titoli d'importazione per entrambi i codici NC interessati; che, d'altro canto, il periodo di validità del titolo tiene conto dei termini di inoltro del prodotto verso la Comunità;
considerando che, per garantire il buon funzionamento di tale regime, è opportuno stabilire che gli Stati membri comunichino ogni settimana i quantitativi relativi ai titoli totalmente o parzialmente non utilizzati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Ai titoli d'importazione per le ciliegie acide fresche originarie della Iugoslavia si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80, fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del suddetto regolamento, non si applicano le disposizioni relative alla tolleranza per eccesso.
2. La domanda di rilascio del titolo ed il titolo d'importazione devono contenere, nella casella 8, i codici NC ex 0809 20 10 e ex 0809 20 90.
2. L'importo della cauzione è fissato a 0,60 ECU/100 kg netti.
4. I titoli d'importazione sono validi per otto giorni a decorrere dalla data di rilascio effettivo.
Art. 2
1. Nella domanda di titolo e nel titolo d'importazione stesso deve essere indicata, nella casella 14, la Iugoslavia come paese d'origine del prodotto. Il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti originari della Iugoslavia.
2. Il titolo d'importazione contiene, nella casella 20 a, una delle seguenti diciture:
— no válido en España y Portugal
— ikke gyldig i Spanien og Portugal
— in Spanien und Portugal ungueltig
— den ischýei stin Ispanía kai stin Portogalía
— not valid in Spain and Portugal
— non valable en Espagne et au Portugal
— non valido in Spagna e in Portogallo
— niet geldig in Spanje en Portugal
— não é válido em Espanha ou em Portugal.
3. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a condizione che non sia stata adottata alcuna misura in tale lasso di tempo.
4. La Commissione adotta le misure necessarie per limitare le importazioni, in base ai titoli d'importazione, al quantitativo di 3 000 t fissato dal regolamento (CEE) n. 1200/88.
Art. 3
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
1. i quantitativi di ciliegie acide fresche relativi ai titoli d'importazione richiesti per ognuno dei giorni indicati in appresso. Tale comunicazione avviene con la seguente frequenza:
— ogni mercoledì, per le domande presentate il lunedì ed il martedì,
— ogni venerdì, per le domande presentate il mercoledì ed il giovedì,
— ogni lunedì, per le domande presentate il venerdì della settimana precedente;
2.
i quantitativi relativi ai titoli d'importazione non utilizzati o utilizzati solo parzialmente, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi registrati sul retro dei titoli ed i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati.
La comunicazione avviene ogni settimana, il mercoledì, per i dati ricevuti nella settimana precedente.
Se non è stata presentata alcuna domanda di titoli d'importazione nel corso di uno dei periodi di cui al punto 1) o se non vi sono quantitativi utilizzati ai sensi del punto 2), lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nei giorni indicati nel presente articolo.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente