REGOLAMENTO (CEE) N. 1858/88 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1058/77 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e di taluni prodotti contenenti olio d'oliva e recante modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune per quanto riguarda l'olio d'oliva
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 della Commissione2, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 3 e l'articolo 20, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2550/834, ha definito le caratteristiche fisicochimiche e organolettiche dei prodotti rilevati delle varie sottovoci doganali del settore dell'olio d'oliva; che si è constatato che alcuni oli d'oliva vergini potevano contenere tetracloroetilene, sostanza indesiderata che non viene utilizzata nel normale processo di fabbricazione dell'olio d'oliva; che tale sostanza può essere tollerata nell'olio vergine lampante, trattandosi di una categoria d'olio destinata alla raffinazione e non alla commercializzazione diretta; che la presenza di detta sostanza in misura non trascurabile fa sì che gli oli vergini in questione debbano essere sistematicamente classificati nella sottovoce doganale dell'olio vergine lampante che deve essere sottoposto a raffinazione;
considerando che il metodo d'analisi del tetracloroetilene nell'olio d'oliva deve essere uniformato a livello comunitario; che, tuttavia, nei vari Stati membri si applicano metodi diversi; che è opportuno permettere, per un periodo transitorio, l'impegno di tali metodi;
considerando che occorre adeguare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio5 conformemente alle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1058/77;
considerando che la fissazione di un tenore massimo di tetracloroetilene per gli oli vergini non lampanti rischierebbe di creare ai produttori difficoltà di smaltimento di alcuni oli nella campagna in corso; che è quindi opportuno differire fino all'inizio della prossima campagna l'applicabilità delle disposizioni previste dal presente regolamento in materia di acquisti d'intervento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parare del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1058/77 è modificato come segue:
1.
Il titolo del regolamento è sostituito dal seguente titolo:
«Regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione, del 18 maggio 1977, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e di taluni prodotti contenenti olio d'oliva».
2.
All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Il tenore di tetracloroetilene degli oli d'oliva e di sansa d'oliva viene determinato secondo il metodo descritto nell'allegato X. Tuttavia, fino al 31 ottobre 1989 gli Stati membri possono decidere che il tenore di tetracloroetilene può essere determinato in base a metodi diversi che diano risultati compatibili con quelli del metodo comune. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i diversi metodi prima di impiegarli.
Qualora il tenore determinato in base ad un metodo diverso dal metodo comune dia un risultato diverso da quello determinato dal metodo comune, si prende in considerazione il tenore ottenuto applicando il metodo comune.»
3.
Nel sommario degli allegati è aggiunta la riga seguente:
«Allegato X: Tenore di tetracloroetilene 26»
4.
Nell'allegato I, paragrafo 1 e nell'allegato III, sezione B, punto I è aggiunta la seguente lettera g):
«g) un tenore di tetracloroetilene, misurato secondo il metodo descritto nell'allegato X, inferiore o uguale a 0,1 mg/kg.»
5.
Nell'allegato I, paragrafo 2 e nell'allegato III, sezione B, punto II è aggiunto il trattino seguente:
«- ovvero le caratteristiche di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), nonché un tenore di tetracloroetilene, misurato secondo il metodo descritto nell'allegato X, superiore a 0,1 mg/kg.»
6. È aggiunto l'allegato X, figurante in allegato.
Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è adeguato conformemente ai punti 4 e 5 dell'articolo 1.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988.
Tuttavia, per quanto riguarda gli acquisti d'intervento in applicazione del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (6), le disposizioni previste ai punti 4 e 5 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o novembre 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente