REGOLAMENTO (CEE) N. 1864/88 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1988 recante modifica di taluni quantitativi «obiettivo» previsti dal regolamento (CEE) n. 3960/87 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 84, paragrafo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3960/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa i massimali indicativi e i quantitativi «obiettivo» applicabili nel 1988 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine1, ha fissato per il 1988 a 14 850 capi e rispettivamente a 2 475 tonnellate i quantitativi «obiettivo» all'importazione in Spagna di animali vivi e di carni fresche o refrigerate in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che nel corso del primo semestre del 1988 i suddetti quantitativi sono stati sfruttati nella misura del 90 %; che per evitare un consistente aumento dei prezzi di tali prodotti in Spagna e garantire l'approvvigionamento del mercato spagnolo occorre consentire il superamento dei quantitativi previsti per i rispettivi prodotti nella base del prevedibile andamento della domanda spagnola;
considerando che è inoltre opportuno prevedere che la situazione del mercato spagnolo sia riesaminata anteriormente al 31 ottobre 1988, nella prospettiva di un eventuale incremento del quantitativo «obiettivo» che verrebbe portato fino al livello del massimale indicativo conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/873;
considerando che è quindi opportuno precisare le condizioni d'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3960/87 per quanto concerne i prodotti summenzionati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, il quantitativo «obiettivo» indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3960/87 può essere superato di 2 750 tonnellate in equivalente peso carcassa.
2. Per gli animali vivi della specie bovina, il quantitativo «obiettivo» indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3980/87 può essere superato di 12 500 capi.
3. Anteriormente al 31 ottobre 1988 la Commissione procederà ad un riesame della situazione del mercato spagnolo ai fini di un eventuale aumento del quantitativo «obiettivo» fino a raggiungere il massimale indicativo conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.
4. La percentuale del «20 %» di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3960/87 è calcolata sulla base dei quantitativi «obiettivo» inizialmente fissati nell'allegato di detto regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente