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REGOLAMENTO (CEE) N. 1949/88 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1988 che revoca il regolamento (CEE) n. 1719/88 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1719/88 della Commissione2 ha proibito la pesca della passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (zona CE) da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo dal 19 giugno 1988;

considerando che il Portogallo ha corretto le cifre di cattura che aveva trasmesso alla Commissione e che le cifre aggiornate mostrano che il contingente effettivamente non è stato raggiunto; che la pesca della passera di mare nelle divisioni CIEM VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) effettuata da navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 1719/88 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1988. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione