REGOLAMENTO (CEE) N. 2386/88 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1988 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originario della Bulgaria e dell'URSS
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2176/84, del 23 luglio 1984, relativo alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/872, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, previa consultazione del comitato consultivo previsto dal predetto regolamento,
A. Procedura1 A seguito dei ricorsi presentati dalla federazione europea delle associazioni delle industrie chimiche (CEFIC), a nome di produttori di solfato di rame la cui produzione rappresenta praticamente tutta la produzione comunitaria in questione, la Commissione ha annunciato, con avvisi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'avvio di procedure antidumping riguardanti le importazioni nella Comunità di solfato di rame corrispondente al codice NC ex 2833 25 00, originario della Bulgaria3 e dell'URSS4 ed ha iniziato le relative inchieste.
A conclusione delle inchieste che hanno rivelato l'esistenza di dumping e di pregiudizio, gli esportatori bulgaro e sovietico hanno offerto impegni in ordine alle loro esportazioni di solfato di rame nella Comunità, impegni che sono stati accettati dalla Commissione56.
B. Violazione degli impegni3 La Commissione ha ricevuto informazioni secondo cui determinati quantitativi di solfato di rame originari della Bulgaria e dell'URSS sarebbero stati esportati nella Comunità in violazione dei termini degli impegni bulgaro e sovietico. La Commissione ha esaminato le informazioni ricevute e ha offerto ad ambedue gli esportatori la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nessuna delle due parti è stata in grado di fornire una spiegazione soddisfacente.
La Commissione ha rilevato che quanto sostenuto nei confronti dei due esportatori era suffragato da statistiche ufficiali riguardanti le importazioni.
I due esportatori interessati non hanno contestato questi dati.
L'esportatore sovietico ha asserito che i suoi prezzi di vendita nel Regno Unito erano conformi all'impegno assunto. Ciononostante, nell'offrire l'impegno sui prezzi poi accettato dalla Commissione, l'esportatore sovietico si era impegnato a rispettare un determinato prezzo di consegna (dal deposito comunitario), franco frontiera comunitaria, non soltanto a nome proprio, ma anche per conto delle sue consociate, delle sue filiali e dei suoi rappresentanti. Tanto dalle statistiche sulle importazioni quanto dai documenti di prova forniti dall'agente di importazione economico nella Comunità dell'esportatore sovietico, ossia un consorzio costituito in Francia, emerge però che quest'ultimo ha fatturato le spedizioni nella Comunità a prezzi inferiori a quelli stabiliti nell'impegno.
La Commissione, di conseguenza, ha motivo di ritenere che l'esportatore sovietico abbia infranto i termini del proprio impegno.
L'esportatore bulgaro non ha contestato le affermazioni riguardanti i quantitativi e i prezzi delle sue vendite di solfato di rame nella Comunità economica europea. Tenendo conto di questi dati, la Commissione ha motivo di ritenere che l'esportatore bulgaro abbia infranto i termini del proprio impegno.
C. Misure provvisorie e riapertura dell'inchiesta (8) Alla luce degli elementi di prova, in particolare all'asserito pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ritiene che sia nell'interesse della Comunità revocare l'accettazione degli impegni di cui trattasi e imporre immediatamente un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di solfato di rame originario della Bulgaria e dell'URSS. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene opportuno riaprire le inchieste riguardanti le importazioni di solfato di rame nella Comunità originario della Bulgaria e dell'URSS.
D. Aliquota del dazio (9) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il dazio antidumping deve essere fissato sulla base dei fatti riscontrati prima dell'accettazione dell'impegno. Per l'esportatore sovietico, esso è pari al 20 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, non sdoganato, e per l'esportatore bulgaro è pari al 39 % del medesimo prezzo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'accettazione degli impegni riguardanti le importazioni nella Comunità di solfato di rame originario della Bulgaria e dell'Unione Sovietica, di cui rispettivamente al regolamento (CEE) n. 2908/84 della Commissione1 e alla decisione (CEE) 87/4432, è revocata.
Art. 2
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame, corrispondente al codice NC ex 2833 25 00, originario della Bulgaria e dell'URSS.
2. L'importo del dazio antidumping è pari alle seguenti percentuali del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, non sdoganato:
— 39 % per il solfato di rame originario della Bulgaria,
— 20 % per il solfato di rame originario dall'URSS.
3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera circolazione nella Comunità nei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Art. 3
Fermo restando l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, le parti interessate possono rendere noto il loro punto di vista per iscritto e chiedere un'audizione alla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fermi restando gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, esso si applica per quattro mesi sempre che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1988. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione