REGOLAMENTO (CEE) N. 2580/88 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 1988 che stabilisce le norme per modificare l'elenco di determinate varietà di riso di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 3878/87
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3878/87 del Consiglio, del 18 dicembre 1987, relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1424/882, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3878/87 fissa le caratteristiche morfologiche cui devono rispondere la varietà di riso per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, a decorrere dalla campagna 1988/1989 tali varietà devono inoltre rispondere a caratteristiche bromatologiche, in particolare di viscosità, consistenza e tenore di amilosio;
considerando che i valori relativi alle caratteristiche bromatologiche dovrebbero essere fissati ai livelli dei valori constatati sulle varietà importate dalle zone di produzione tradizionali delle varietà «indica»;
considerando che è opportuno stabilire i metodi di analisi atti a determinare le caratteristiche morfologiche e bromatologiche;
considerando che per modificare l'elenco delle varietà di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 3878/87 si deve seguire una procedura di verifica a frequenza annuale che prevede un campionamento per l'esecuzione delle analisi necessarie delle varietà;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. A decorrere dalla campagna 1988/1989 possono figurare nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 3878/87 soltanto le varietà di riso che rispondono alle caratteristiche morfologiche contemplate all'articolo 2, paragrafo 1 dello stesso regolamento, nonché alle seguenti caratteristiche bromatologiche:
— viscosità non superiore a 2,50 g/cm,
— consistenza non inferiore a 0,85 kg/cm2,
— tenore di amilosio non inferiore al 21 %.
2. I metodi di analisi atti a determinare le caratteristiche morfologiche e bromatologiche delle varietà di riso figurano nell'allegato I.
Art. 2
1. Qualora desiderino che altre varietà di riso siano incluse nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 3878/87, gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione, entro il 20 dicembre, una domanda recante il nome della varietà e gli estremi dell'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole.
2.
Gli Stati membri che hanno presentato una domanda in conformità del paragrafo 1 forniscono ad uno dei laboratori elencati nell'allegato II, che sarà indicato dai servizi della Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un campione di semente certificata allo stadio di risone per ciascuna varietà oggetto della domanda.
Il campione, di almeno 5 kg, deve essere stato prodotto nel corso dell'anno in una delle zone elencate nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3878/87.
Art. 3
1. Il laboratorio incaricato della lavorazione del riso, dopo aver eseguito una prova di germinabilità e le operazioni di lavorazione, invia i campioni codificati a tutti i laboratori elencati nell'allegato II e trasmette ai servizi della Commissione un documento sigillato per la decodificazione dei campioni.
2. Il campione da inviare ai laboratori per analisi consiste almeno in 100 g di riso semigreggio e 750 g di riso lavorato. I campioni sono costituiti da riso a granelli interi, esclusi i granelli interi gessati nei campioni di riso lavorato.
Art. 4
1. I servizi della Commissione stabiliscono le caratteristiche delle varietà in base alla media aritmetica dei risultati delle analisi effettuate, non tenendo conto dei due risultati estremi.
2. Qualora vengano presentate due o più domande per la stessa varietà, le sue caratteristiche vengono stabilite prendendo in considerazione la media dei risultati, previa applicazione del paragrafo 1.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i servizi della Commissione comunicano agli Stati membri i risultati delle analisi.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente