REGOLAMENTO (CEE) N. 2869/88 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1432/88 recante modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/882, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 4 ter, paragrafo 5,
considerando che nell'ambito delle modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previste dal regolamento (CEE) n. 2040/86 della Commissione3, i cereali da semina erano di fatto esenti dal prelievo, salvo che nel caso dei cereali da semina esportati; che tale esenzione è stata espressamente prevista dal regolamento (CEE) n. 1432/884, modificato dal regolamento (CEE) n. 2324/885, che sostituisce a decorrere dalla campagna 1988/1989 il regolamento (CEE) n. 2040/86; che occorre pertanto esentare le scorte di cereali da semina detenute dagli operatori al termine della campagna 1987/1988 nella misura in cui si tratti di cereali da semina pronti per l'uso e per i quali l'onere del prelievo di corresponsabilità non sia stato trasferito al produttore;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/88 il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:
«Le scorte di cereali detenuti dagli operatori diversi dai produttori - salvo quelle detenute dagli operatori in Italia e in Francia - e appartenenti ai medesimi il giorno dell'applicabilità del presente regolamento, si considerano immesse sul mercato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2. Tuttavia le scorte di sementi certificate non si considerano immesse sul mercato se si tratta di scorte di sementi pronte all'uso tal quali e per le quali l'onere del prelievo di corresponsabilità non è stato trasferito al produttore. I detentori di scorte di cereali sono tenuti a versare, entro la fine del mese di luglio del 1988, il prelievo di corresponsabilità applicabile il giorno che precede l'entrata in vigore del presente regolamento.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica:
— a decorrere dal 1o giugno 1988 in Italia, Grecia e Spagna per tutti i cereali diversi dal granturco e dal sorgo,
— a decorrere dalla seconda tappa in Portogallo,
— a decorrere dal 1o luglio 1988 negli altri Stati membri nonché negli Stati membri di cui al primo trattino per il granturco e per il sorgo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente