REGOLAMENTO (CEE) N. 3068/88 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1988 che revoca il regolamento (CEE) n. 2491/88 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2491/88 della Commissione2 ha proibito la pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 1 (acque della Groenlandia) da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2963/88 del Consiglio3 ha modificato il contingente per il merluzzo bianco della zona NAFO 1 (acque della Groenlandia) previsto dal regolamento (CEE) n. 3983/87 del Consiglio, del 15 dicembre 1987, che ripartisce, per il 1988, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia4; che la pesca del merluzzo bianco effettuata da navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 2491/88,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2491/88 viene revocato dal presente.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1988. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione