REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/88 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1988 che fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1987/1988
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/882, in particolare l'articolo 28, paragrafo 8,
considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1964/884, prevede che gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B per lo zucchero e per l'isoglucosio devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente;
considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1913/87 del Consiglio5, l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1785/81 è stato portato per la campagna di commercializzazione 1987/1988 al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;
considerando che la perdita globale previsibile constatata conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 comporta, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la presa in considerazione degli importi massimi di cui all'articolo 28 di detto regolamento, secondo il caso, adeguati in virtù del regolamento (CEE) n. 1913/87;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono fissati a:
a) 1,0836 ECU per 100 kg di zucchero bianco quale contributo di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
b) 20,3175 ECU per 100 kg di zucchero bianco quale contributo B per lo zucchero B;
c) 0,4528 ECU per 100 kg di sostanza secca quale contributo di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
d) 8,5252 ECU per 100 kg di sostanza secca quale contributo B per l'isoglucosio B.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente