REGOLAMENTO (CEE) N. 3150/88 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1988 che fissa il coefficiente per il calcolo del contributo speciale di riassorbimento, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, nel settore dello zucchero
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1108/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che istituisce un contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1987/19881, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,
considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1108/88 il contributo speciale di riassorbimento applicabile nella campagna di commercializzazione 1987/1988, si calcola, per ciascuna impresa produttrice di zucchero e per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio, applicando un coefficiente da stabilirsi all'importo dovuto dall'impresa quale contributo alla produzione per la stessa campagna; che in base ai dati di cui si dispone il coefficiente dovrebbe ammontare a 0,17565;
considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1108/88, il contributo speciale di riassorbimento è versato anteriormente al 15 dicembre 1988, data che coincide con il termine per il saldo del contributo alla produzione di base e del contributo B previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 19822, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1964/883;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il coefficiente di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1108/88 è fissato a 0,17565.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente