reg. (CEE) n. 3584/88
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere è stato concluso e approvato con la decisione 86/559/CEE1.
considerando che l'accordo suddetto prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per le ciliege da tavola, ad eccezione delle amarene, originarie della Svizzera; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;
considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contin- gente a tutte le importazioni del prodotto in questione in in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
Articolo 1 1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:
Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del contingente (in t) Dazi contingentale (in %) 09.0901 0809 20 10 0809 20 90 Ciliege da tavola, ad eccezione delle amarene, originarie della Svizzera 1 000 0 Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno della Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.
Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.
2. Se importazioni del prodotto che beneficiano del contingente tariffario in questione sono effettuate, oppure sono previste, entro un periodo massimo di quattordici giorni civili, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
Se detto Stato membro non utilizza le quantità prelevate entro il termine predetto, esso riversa, non appena possibile, i quantitativi non utilizzati mediante telex indirizzato alla Commissione.
Articolo 2 1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
Articolo 3 A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.
Articolo 4 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.
Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente A. PEPONIS