reg. (CEE) n. 3587/88
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo vista la proposta della Commissione,
considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972; che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità un accordo, in forma di scambio di lettere, è stato concluso e approvato con la decisione 86/558/CEE1;
considerando che quest'ultimo accordo prevede l'apertura di contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per taluni prodotti della pesca, originari della Svezia; che è necessario pertanto aprire i contingenti tariffari in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;
considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti e l'applicazione continua a tutte le importazioni dei tassi previsti per detti contingenti fino al loro esaurimento; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tali contingenti riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Svezia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;
considerando che, negli ultimi anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono state le seguenti:
(in tonnellate) Stati membri Merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, freschi o refrigerati Filetti di merluzzi bianchi, freschi o refrigerati Succedanei del caviale 1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987 Benelux 189 182 65 24 9 0 0 0 1 Danimarca 20 288 18 568 16 934 392 270 6 19 1 1 Germania 413 32 54 128 43 171 6 22 14 Grecia 0 0 0 0 0 0 7 4 14 Spagna 2 021 742 1 417 985 276 0 5 5 4 Francia 158 170 212 24 4 0 23 5 39 Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Portogallo 0 0 207 0 0 0 0 0 0 Regno Unito 516 454 401 0 0 2 0 0 0 23 585 20 168 19 290 1 553 602 179 60 37 75 (in tonnellate) Stati membri Altre preparazioni e conserve di aringhe Altre preparazioni e conserve di pesci Gamberetti 1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987 Benelux 10 15 12 66 52 41 17 0 0 Danimarca 30 70 98 58 59 189 10 31 0 Germania 64 68 37 34 36 32 9 10 7 Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spagna 0 7 10 3 3 1 1 3 8 Francia 1 23 16 1 6 0 3 1 19 Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Italia 0 0 0 0 0 0 62 58 50 Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Regno Unito 9 14 8 2 0 1 12 16 1 114 197 181 164 156 265 104 122 85 considerando che, negli anni presi in considerazione, i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti, che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune;
considerando che, tenendo presente questi elementi, le percentuali di partecipazione iniziale ai contingenti tariffari si situano approssimativamente sui seguenti valori:
(in tonnellate) Stati membri Merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, eglefini Filetti di merluzzi bianchi Succedanei del caviale Altre preparazioni e conserve di aringhe Altre preparazioni e conserve di pesci Gamberetti Benelux 0,69 1,41 0,74 7,52 27,18 5,47 Danimarca 88,50 28,62 14,81 40,24 52,30 9,97 Germania 0,79 14,65 14,81 34,35 17,44 8,36 Grecia - - 15,56 - - - Spagna 6,63 54,03 6,67 3,46 1,20 3,86 Francia 0,86 1,20 45,93 8,13 1,37 7,40 Irlanda - - - - - - Italia - - 1,48 - - 54,66 Portogallo 0,36 - - - - 0,96 Regno Unito 2,17 0,09 - 6,30 0,51 9,32 considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 54 % di ciascuno dei volumi contingentali;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commis- sione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;
considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
Articolo 1 1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati originari della Svezia sono sospesi al livello e nel limite dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:
Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume contingentale (in t) Dazio contingentale (in %) 09.0601 " Y Y Y y Y Y Y x ex 0302 ex 0302 50 10 ex 0302 62 00 ex 0302 63 00 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:
-Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
-della specie Gadus morhua -altri pesci, esclusi fegati, uova e lattimi:
--Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) --Merluzzi carbonari (Pollachius virens) aa A A A a A A A s 3 500 0 09.0603 " Y Y Y Y y Y Y Y Y x ex 0304 ex 0304 10 ex 0304 10 31 Filetti di pesci e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:
-freschi o refrigerati:
--Filetti:
---altri:
----di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e dei pesci della specie Boreogadus saida:
-della specie Gadus morhua aa A A A A a A A A A s 1 500 0 09.0605 " Y Y y Y Y x ex 1604 ex 1604 12 ex 1604 12 90 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:
-Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:
--Aringhe:
---altri: aa A A a A A s 250 0 09.0607 " Y Y Y y Y Y Y x ex 1604 13 ex 1604 13 90 ex 1604 19 ex 1604 19 99 ex 1604 20 ex 1604 20 90 --Sardine, alacce e spratti:
---altri --altri:
---altri:
----altri -altre preparazioni e conserve di pesci:
--d'altri pesci aa A A A a A A A s 200 0 09.0609 ex 1604 30 ex 1604 30 90 -Caviale e suoi succedani:
--Succedanei del caviale 60 0 09.0611 " Y y Y x ex 1605 ex 1605 20 00 Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:
-Gamberetti:
--decorticati, anche congelati, esclusi gli scampi del genere Crangon aa A a A s 120 7,5 2. Nel quadro dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi indicati nella seguente tabella:
(in %) Numero d'ordine Spagna Portogallo 09.0601 0,
0,
09.0603 0,
0,
09.0605 6,9 15,
09.0607 6,9 15,
09.0609 6,9 15,
09.0611 6,8 18,8 3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/812, sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti considerati.
4. Si applica il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo concluso tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia.
Articolo 2 1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono divisi in due parti.
2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti è ripartita tra taluni Stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1989, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:
(in tonnellate) Stati membri Numero d'ordine 09.0601 Numero d'ordine 09.0603 Numero d'ordine 09.0605 Numero d'ordine 09.0607 Numero d'ordine 09.0609 Numero d'ordine 09.0611 Benelux 13 11 10 29 1 4 Danimarca 1 673 232 54 56 4 6 Germania 15 119 46 19 4 5 Grecia - - - - 5 - Spagna 125 437 5 1 2 3 Francia 16 10 11 2 15 5 Italia - - - - 1 35 Portogallo 7 - - - - 1 Regno Unito 41 1 9 1 - 6 1 890 810 135 108 32 65 3. La seconda parte di ogni contingente e cioè rispettivamente:
- per il numero d'ordine 09.0601: 1 610 t - per il numero d'ordine 09.0603: 690 t - per il numero d'ordine 09.0605: 115 t - per il numero d'ordine 09.0607: 92 t - per il numero d'ordine 09.0609: 28 t - per il numero d'ordine 09.0611: 55 t costituisce la riserva corrispondente.
4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato, procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.
Articolo 3 1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 - viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.
3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.
Questo procedimiento si applica fino all'esaurimento di ciascuna riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4 Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1989.
Articolo 5 Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1989 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1989 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1989, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1989 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.
Articolo 6 La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri, conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.
La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1989, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effetuati a norma dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
Articolo 7 1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari della Svezia e presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
Articolo 8 Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.
Articolo 9 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.
Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente A. PEPONIS