reg. (CEE) n. 3588/88
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il 14 maggio 1973 è stato concluso un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo, in forma di scambio di lettere, è stato concluso e approvato con la decisione 85/557/CEE1.
considerando che quest'ultimo accordo prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio ridotto per taluni oli e grassi animali d'origine marina diversi da quelli di balena e capodoglio, originari della Norvegia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;
considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio previsto per detto contin- gente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario che è destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
Articolo 1 1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sottoindicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:
Numero d'ordine Codice NC Descrizione delle merci Volume del contingente (in t) Dazio contingentale (in %) 09.0701 ex 1504 20 10 ex 1504 30 19 ex 1516 10 90 Grassi ed oli animali di origine marina, diversi da quelli di balena e capodoglio, presentati in imballaggi di un contenuto netto di più di 1 kg, originari della Norvegia 1 000 8,5 Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.
2. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai me- todi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
3. Se importazioni di prodotti che beneficiano del contingente tariffario in questione sono effettuate, oppure sono previste, entro un periodo massimo di quattordici giorni civili, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
Se detto Stato membro non utilizza le quantità prelevate entro il termine predetto, esso riversa, non appena possibile, i quantitativi non utilizzati mediante telex indirizzato alla Commissione.
Articolo 2 1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate secondo le condizioni definite al paragrafo 3.
Articolo 3 A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.
Articolo 4 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.
Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente A. PEPONIS