reg. (CEE) n. 3589/88
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il regno di Norvegia è stato concluso il 14 maggio 1973; che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo, sotto forma di scambio di lettere, è stato concluso e approvato con decisione 86/557/CEE1;
considerando che l'accordo suddetto prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per i filetti di taluni merluzzi e di pesci della specie Boreogadus saida, originari della Norvegia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;
considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue de accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Norvegia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;
considerando che negli ultimi anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri hanno registrato la seguente evoluzione:
(in tonnellate) Stati membri 1984 1985 1986 1987 Benelux 0 0 1 0 Danimarca 72 10 2 21 Germania 0 0 0 0 Grecia 0 11 0 0 Spagna 37 0 0 14 Francia 58 8 19 24 Irlanda 0 0 0 0 Italia 4 589 2 691 2 354 1 390 Portogallo 0 0 0 0 Regno Unito 0 0 0 0 4 756 2 720 2 376 1 449 considerando che negli anni presi considerazione i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune;
considerando che, tenendo conto di questi elementi, le percentuali di partecipazione iniziale al contingente tariffario si aggirano approssimativamente sui seguenti valori:
Danimarca0,50 Grecia0,18 Spagna0,21 Francia0,79 Italia98,32 considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi prodotti, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli Stati membri e constituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 54 % del volume contingentale;
considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna della sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;
considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inuti- lizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
Articolo 1 1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sottoelencati è sospeso al livello ed entro il limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:
Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Importo contingentale (in tonnellate) Aliquota dei dazi (%) 09.0709 ex 0305 30 19 Filetti di merluzzi, delle specie Gadus morhua e Gadus ogac, e filetti di pesci della specie Boreogadus saida, secchi, salati o in salamoia, originari della Norvegia 3 000 0 Nel quadro di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo applicano rispettivamente un dazio del 3,4 % e dello 0 %.
2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati mem- bri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/812, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/87 (3), sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o le categorie dei prodotti considerati.
3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
Articolo 2 1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti.
2. Una prima parte di questo contingente è ripartita tra alcuni Stati membri. Le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1989, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:
(in tonnellate) Danimarca8 Grecia3 Spagna3 Francia13 Italia1 593 3. La seconda parte del contingente, di 1 380 t, costituisce la riserva corrispondente.
4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.
Articolo 3 1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4 Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1989.
Articolo 5 Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1989, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1989, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1989, il totale delle importazione del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1989 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
Articolo 6 La Commissione contabilizza gli importi della quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.
Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1989, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Articolo 7 1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte comulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
Articolo 8 Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'infor- mano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.
Articolo 9 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.
Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente A. PEPONIS EWG:L333UMBI05.95 FF: 3UIT; SETUP: 01; Hoehe: 1361 mm; 311 Zeilen; 12018 Zeichen; Bediener: MARL Pr.: A; Kunde: 42953 Montan Italien 05