reg. (CEE) n. 3590/88
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il regno di Norvegia è stato concluso il 14 maggio 1973; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere è stato concluso e approvato con la decisione del Consiglio 86/557/CEE1;
considerando che l'accordo suddetto prevede in particolare l'apertura, di un contingente tariffario comunitario a dazio ridotto per talune preparazioni e conserve di pesci, originarie della Norvegia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;
considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riuguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Norvegia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;
considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri hanno registrato la seguente evoluzione:
(in tonnellate) Stati membri 1985 1986 1987 Benelux 11 4 4 Danimarca 7 2 7 Germania 22 3 21 Grecia 0 0 0 Spagna 3 1 1 Francia 1 604 1 354 1 273 Irlanda 0 0 0 Italia 106 309 0 Portogallo 0 0 0 Regno Unito 354 161 124 2 107 1 834 1 430 considerando che negli anni presi in considerazione i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune;
considerando che, tenendo conto di questi elementi, le percentuali di partecipazione iniziale al contingente tariffario si aggirano approssimativamente sui seguenti valori:
Benelux0,40;
Danimarca0,34;
Germania0,86;
Francia78,77;
Italia7,73;
Regno Unito11,90;
considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi prodotti, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 54 % del volume contingentale;
considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna della sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;
considerando che, se ad una data determinata del pe- riodo contingentale in uno Stato membro si rende dispo- nibile una forte rimanenza della quota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comu- nitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
Articolo 1 1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione per i prodotti sotto designati, originari della Norvegia, è sospeso al livello ed entro il limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:
Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Importo contingentale (in tonnellate) Alliquota dei dazi (%) 09.0711 ex 1604 13 90 ex 1604 19 99 ex 1604 20 90 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesci: altre:
-sardinelle (alacce), spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati altre, esclusi i merluzzi carbonari affumicati Pesci diversi dalle aringhe e dai merluzzi carbonari affumicati aa A A A a A A A s 400 10 Nel quadro di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo applicano, rispettivamente, un dazio dell'11,9 % e del 20 %.
2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/873, sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o categorie dei prodotti considerati.
3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
Articolo 2 1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti.
2. Una prima parte di questo contingente è ripartita tra alcuni Stati membri. Le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1989, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:
(in tonnellate) Benelux1 Danimarca1 Germania2 Francia170 Italia17 Regno Unito25 3. La seconda parte del contingente, di 184 t, costituisce la riserva corrispondente.
4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il bene- ficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.
Articolo 3 1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4 Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1989.
Articolo 5 Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1989, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1989, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1989, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1989 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
Articolo 6 La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.
Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1989, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Articolo 7 1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
Articolo 8 Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'infor- mano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.
Articolo 9 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.
Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente A. PEPONIS