reg. (CEE) n. 4178/88
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca1, modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/862, in particolare l'articolo 2,
considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 360/86, esiste la possibilità di effettuare una revisione nel corso dell'anno del volume dei contingenti nonché della loro ripartizione trimestrale, definiti dal regolamento (CEE) n. 4122/87 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3407/884;
considerando che il Portogallo ha introdotto una domanda per aumentare di 6 100 t il contingente di naselli del genere Merluccius spp., congelati, fissato per la campagna 1988; che è dunque opportuno adattare i livelli dei contingenti in merito, nonché la sua ripartizione trimestrale;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
Articolo 1 I dati relativi ai naselli del genere Merluccius spp., congelati, dei codici NC 0303 78 10 e 0304 90 47 di cui alla parte B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 4122/87, sono sostituiti dai dati seguenti:
«Contingente annuo Ripartizione trimestrale 1 2 3 4 17 100 4 000 4 000 1 500 7 600» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente