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REGOLAMENTO (CEE) N. 76/89 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 1989 recante sospensione del rilascio dei titoli di importazione per i prodotti dei codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari dell'Indonesia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 in provenienza da taluni paesi terzi1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3837/882, in particolare l'articolo 2,

considerando che le domande di titoli d'importazione di radici di manioca e prodotti simili, originari dell'Indonesia, presentate nelle due prime settimane del mese di gennaio, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4008/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, recante modalità di applicazione del regime d'importazione per i prodotti rispondenti ai codici NC 0714 10 90 e 0714 90 103, modificato dal regolamento (CEE) n. 348/884, concernono quantitativi del tutto anormali e senza alcun rapporto con il volume del contingente annuo; che data una situazione così eccezionale la quale lascia presumere il carattere speculatorio di varie domande, nonché l'inosservanza delle condizioni di cui nell'accordo tra la Comunità e la Repubblica dell'Indonesia5, la Commissione è stata indotta a limitare il rilascio dei titoli per tutelare un'applicazione soddisfacente dell'accordo; che per evitare il ripetersi di tale situazione, occorre sospendere l'applicazione del regime di presentazione delle domande di rilascio dei titoli per consentire l'applicazione, in cooperazione con le autorità dell'Indonesia, di appropriate modalità complementari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti dei codici NC 0714 10 91, 0417 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari dell'Indonesia è sospeso.

Non può essere presentata alcuna domanda di titoli ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4008/87.

Il disposto del presente articolo non concerne le domande presentate nel corso della seconda settimana del mese di gennaio 1989.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione