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REGOLAMENTO (CEE) N. 119/89 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2514/78 relativo alla registrazione negli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/872, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 4 e l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2514/78 della Commissione3 ha precisato gli elementi che la parte contraente stabilita nella Comunità deve fornire all'organismo incaricato della registrazione, che i dati comunicati devono essere conformi a quelli contenuti nei contratti; che è difficile per alcune specie, alla data prevista per la registrazione dei contratti, stabilire i quantitativi prevedibili destinati all'importazione nella Comunità; che è pertanto opportuno prevedere un'altra data per le comunicazioni delle previsioni di importazione per poter meglio valutare l'andamento del mercato; che per valutare i quantitativi che possono essere importati sotto il regime dei contratti di moltiplicazione va prevista la comunicazione dei dati relativi alla superficie destinata alla moltiplicazione nei paesi terzi;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2514/78 è modificato come segue:

1.

L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3 Per la registrazione dei contratti di cui all'articolo 1, oltre alla preparazione di quest'ultimi, la parte contraente stabilita nella Comunità deve fornire contemporaneamente all'organismo di cui all'articolo 4 almeno i seguenti elementi:

  1. a) paese nel quale viene effettuata la moltiplicazione delle sementi;

  2. b) specie e varietà delle sementi;

  3. c) quantità, origine e categoria delle sementi destinate alla moltiplicazione;

  4. d) campagne contemplate dal contratto, superficie da inseminare, quantitativi prevedibili destinati all'importazione nella Comunità, periodi previsti per le forniture.»

2.

All'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda le sementi di mais ibrido, i dati relativi ai quantitativi prevedibili destinati all'importazione nella Comunità e i periodi previsti per le forniture possono essere comunicati, al più tardi, sei mesi dopo la data limite per la registrazione dei contratti.»

3.

L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni anno, al più tardi trenta giorni dopo la data limite di cui all'allegato, per campagna die commercializzazione, per specie o gruppo di varietà, come indicato nell'allegato, per paese terzo interessato, le superfici da inseminare e i quantitativi prevedibili di sementi ottenute dalla moltiplicazione destinati all'importazione nella Communità.

Tuttavia per quanto riguarda le sementi di mais ibrido, i quantitativi prevedibili destinati all'importazione sono comunicati alla Commissione al più tardi trenta giorni dopo la comunicazione di ques'ultimi all'organismo di registrazione competente.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione