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REGOLAMENTO (CEE) N. 226/89 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1989 relativo alla procedura per la determinazione del tenore di carne dei prodotti dei codici NC 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30 e 1602 49 50

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/892, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai fini dell'uniforme applicazione della nomenclatura combinata, occorre adottare disposizioni per la classificazione delle preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie suina contenenti carne o frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo ed i grassi di qualsiasi natura od origine;

considerando che per l'applicazione delle disposizioni dei codici NC 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30 e 1602 49 50, le preparazioni di carne o di frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo e i grassi di qualsiasi natura od origine, sono classificate in base alla percentuale in peso di tali ingredienti;

considerando che occorre definire una procedura per determinare la percentuale in peso di carne o frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo ed i grassi di qualsiasi natura od origine; che, in seguito agli studi effettuati, la procedura riportata in allegato offre le migliori garanzie;

considerando che l'entrata in vigore del presente regolamento implica l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 3530/83 della Commissione, del 12 dicembre 1983, relativo alla procedura per la determinazione del tenore di carne dei prodotti delle sottovoci 16.02 B III a) 2 aa), 16.02 B III a) 2 bb) e 16.02 B III a) 2 cc) della tariffa doganale comune3;

considerando che, le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La percentuale, in peso di carne o di frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo ed i grassi di qualsiasi natura od origine delle preparazioni di carne o di frattaglie comprese nei codici NC 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30 e 1602 49 50, deve essere determinata secondo la procedura riportata in allegato.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione