diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 351/89 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1989 che abroga i regolamenti (CEE) n. 596/86 e (CEE) n. 597/86 i quali fissano i contingenti di amido di granturco applicabili all'importazione in Portogallo

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi1, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/882, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/884, in particolare l'articolo 13,

considerando che le autorità portoghesi hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di non mantenere più, a decorrere dall'anno 1989, restrizioni quantitative all'importazione di amido di granturco proveniente dalla Comunità e proveniente da paesi terzi;

considerando che, a fini di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 596/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa il contingente di amido di granturco proveniente dai paesi terzi5 nonché il regolamento (CEE) n. 597/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa il contingente di amido di granturco proveniente dalla Spagna, applicabile durante la prima tappa all'importazione in Portogallo6;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I regolamenti (CEE) n. 596/86 e (CEE) n. 597/86 sono abrogati.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione