REGOLAMENTO (CEE) N. 380/89 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1989 che abroga i regolamento (CEE) n. 3935/88 e (CEE) n. 3936/88 che fissano il livello delle restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo di taluni prodotti ortofruticoli provenienti dai paesi terzi e dalle Isole Canarie
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe1, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/882, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 502/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione delle restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli provenienti dalle Isole Canarie3, in particolare l'articolo 3,
considerando che i regolamenti (CEE) n. 3935/884 e (CEE) n. 3936/88 della Commissione, del 16 dicembre 19885, hanno fissato il livello delle restrizioni quantitative di taluni prodotti ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi e i contingenti di taluni ortaggi in provenienza dalla isole Canarie, applicabili all'importazione in Portogallo durante l'anno 1989; che, successivamente, le autorità portoghesi hanno deciso, nel quadro di provvedimenti di politica economica, di sopprimere tutte le restrizioni all'importazione ancora vigenti nel settore degli ortofrutticoli; che è pertanto opportuno abrogare tali due regolamenti;
considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I regolamenti (CEE) n. 3935/88 e (CEE) n. 3936/88 sono abrogati.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione