diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 424/89 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 1989 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/892 in particolare l'articolo 9,

considerando che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, per quanto riguarda la classificazione tariffaria delle tute sportive (trainings), indumenti contemplati dai codici NC 6112 e 6211, è necessario precisare talune loro caratteristiche rispetto ad altri indumenti contemplati dalla predetta nomenclatura;

considerando che i codici NC 6103, 6104, 6203 e 6204 contemplano, fra l'altro, gli insiemi di cui alla nota 3, lettera b) dei capitoli 61 e 62;

considerando che le tute sportive (trainings) sono indossate esclusivamente o prevalentemente per la pratica sportiva, diversamente dagli insiemi per i quali tale condizione non è richiesta ai fini della loro classificazione tariffaria;

considerando che il termine «insieme» non contempla le tute sportive (trainings); che è pertanto indispensabile distinguere, nell'ambito della nomenclatura combinata, questi due tipi di indumenti;

considerando che le tute sportive (trainings) si compongono di due pezzi, ovvero di un indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo e di pantaloni; che gli insiemi possono anche essere composti allo stesso modo;

considerando che sia nelle tute sportive (trainings) che negli insiemi l'indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo può essere munito sul davanti di un'apertura completa o parziale;

considerando, da una parte, che le caratteristiche comuni alle tute sportive (trainings) e agli insiemi di cui sopra rendono difficile distinguere correttamente all'atto pratico i due tipi di indumenti; che, dall'altra parte, le tute sportive (trainings) hanno una destinazione più specifica rispetto a quella degli insiemi;

considerando che quando i pezzi delle tute sportive (trainings) destinati a coprire la parte superiore del corpo presentano sul davanti un'apertura, tale apertura è in genere chiusa con una chiusura lampo; che, tenuto conto delle varianti operate alla produzione, occorre prevedere che tali indumenti possono presentare anche altri sistemi di chiusura; che questi sistemi di chiusura non devono tuttavia essere tali da far perdere alle tute sportive (trainings) il loro carattere essenziale; che, pertanto, quando i suddetti componenti presentano un'apertura completa sul davanti, è necessario limitare questi sistemi di chiusura alla lampo, a dei bottoni automatici o ad una chiusura del tipo «velcro»; che quando l'apertura è soltanto parziale, detta apertura può anche chiudersi in determinate condizioni, con qualsiasi altro tipo di bottoni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per la classificazione nei codici NC 6112 e 6211 delle tute sportive (trainings) che presentano, nell'indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, un'apertura completa sul davanti, detta apertura dev'essere munita di una chiusura lampo o di bottoni automatici o di una chiusura del tipo «velcro». Quando l'apertura sul davanti di questo indumento è soltanto parziale, detta apertura può anche chiudersi con qualsiasi altro tipo di bottoni, a condizione che la lunghezza di questa apertura non superi un terzo della lunghezza dell'indumento, misurata a partire dalla scollatura.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione