REGOLAMENTO (CEE) N. 502/89 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2735/88 che abroga il regolamento (CEE) n. 1021/88 relativo a determinati modelli di bilance elettroniche montate nella Comunità dalla società TEC (UK) Ltd
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,
Procedura1 Con il regolamento (CEE) n. 1021/882 il Consiglio ha esteso il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 1058/863 a determinati modelli di bilance elettroniche montate nella Comunità dalla TEC (UK) Ltd.
Nel giugno 1988 la TEC (UK) LTD ha offerto un impegno. Secondo le verifiche effettuate dalla Commissione nella sede della ditta in questione, l'impegno elimina le motivazioni che avevano giustificato l'estensione del dazio antidumping di cui al punto 1.
La Commissione, previa consultazione, ha accettato il suddetto impegno con la decisione 88/398/CEE4 ed il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 2735/885, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1021/88.
La decisione di accettare l'impegno offerto dalla TEC (UK) Ltd è stata adottata il 15 luglio 1988, mentre il regolamento (CEE) n. 2735/88 che revoca il regolamento (CEE) n. 1021/88 è entrato in vigore il 2 settembre 1988. Stando così le cose, si è ritenuto opportuno che il dazio venisse riscosso soltanto fino alla data di accettazione dell'impegno da parte della Commissione, avendo il Consiglio concluso che a partire da quella data il rispetto dei termini dell'impegno avrebbe eliminato la necessità dell'imposizione del dazio antidumping.
Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 2735/88 deve essere modificato in modo da avere effetto retroattivo dalla data dell'accettazione, da parte della Commissione, dell'impegno della TEC (UK) Ltd,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2735/88 è sostituito dal testo seguente:
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 15 luglio 1988.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.